

ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
L’ Attestato di prestazione energetica (Ape) è un documento riferito alla singola unità immobiliare che riporta la prestazione energetica dell’edificio in modo sintetico e comprensibile ad utenti non tecnici.
La prestazione energetica viene espressa con l’attribuzione di una classe energetica. Dal 1° ottobre 2015 si utilizza un nuovo sistema di classificazione basato su 10 classi: A4/A3/A2/A1/B/C/D/E/F/G, determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio.
L’Ape contiene le informazioni sulle caratteristiche energetiche di un immobile, sui consumi che saranno necessari per la sua climatizzazione invernale, estiva, per l’acqua calda sanitaria, per la ventilazione (se presente) e per gli edifici residenziali, illuminazione e trasporti.
La Regione Lazio, con Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) ha disciplinato il funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuato gli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici
​
Si tratta di un documento da produrre obbligatoriamente nei seguenti casi:
-
Nuova costruzione
-
Ristrutturazione importante
Bisogna produrlo e allegarlo ai contratti stipulati nei seguenti casi:
-
Affitto
-
Trasferimento di immobile a titolo oneroso
-
Trasferimento di immobile a titolo gratuito
-
Edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq
-
Contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici
Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005 (anche presenti nell’appendice A del DM 26/06/2015) ci sono immobili esenti dalla certificazione energetica:
-
edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
-
edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
-
fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
-
edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi. Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
-
stabili ad uso religioso;
-
ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
-
scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).